Con
l'emanazione della bozza del nuovo decreto recante modifiche al D.M. 26/06/2009, non è più
possibile autodichiarare la scarsa qualità dell'immobile prevista dal paragrafo
9 dell'Allegato A del D.M.26/06/2009. Altre modifiche sono riportate nello
schema del nuovo Decreto.
Dal 1°
Gennaio 2012, come previsto dall'art.13 del D.Lgs. 28/2011, nel caso di
offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità
immobiliari, diviene obbligatorio per le agenzie immobiliari inserire negli
annunci commerciali di vendita l'indice di prestazione energetica contenuto
nell'Attestato di Certificazione Energetica.
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
TOTALMENTE GRATUITO!!!
A cosa
serve...
Il D.Lgs. n°
192/2005 attua la Direttiva Europea 2002/91/CE e determina i criteri, condizioni
e modalità per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici,
favorendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili al fine di conseguire la riduzione
delle emissioni di gas serra al livello nazionale come stabilito dal protocollo
di Kyoto.
L' Attestato di Certificazione Energetica o ACE, determina la
prestazione energetica di un edificio e altri parametri energetici inerenti
all'edifico oggetto della certificazione.
Che cosa
è...
L'ACE
determina e definisce la prestazione energetica o rendimento energetico di un
edificio, la quantità annua di energia effettivamente consumata o la quantità di
energia annua necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard
dell'edificio come la climatizzazione estiva ed invernale, l'uso dell'acqua
calda sanitaria (ACS), l'illuminazione.
La quantità di energia annua dipende
da molti fattori strettamente legati ai materiali edili utilizzati, al rapporo
superficie-volume (S/V), alla posizione dell'edificio stesso, alla tipologia
costruttiva in relazione alla zona di ubicazione dell'edificio, all'impianto
termico installato, al generatore di calore e in modo particolare ad un uso
razionale dell'energia.
A chi serve...
Dal 1°
luglio 2009 l'ACE diviene obbligatorio per le singole unità immobiliari nel caso
di trasferimento a titolo oneroso o in caso di locazione
dell'appartamento.
Nel caso di un condominio dotato di impianto termico
comune, è possibile effettuare la certificazione energetica dell'intero
edificio, nel caso di un singolo appartamento può effettuarsi sulla valutazione
di un altro appartamento appartenente allo stesso condominio e della stessa
tipologia. La certificazione energetica è obbligatoria anche per trasferimento a
titolo oneroso di edifici non residenziali (uffici, locali commerciali) e ad uso
pubblico e di proprietà pubblica.
Come funziona...
L'ACE viene
redatto da un tecnico abilitato e avente una ottima conoscenza ed esperienza sia
nel campo edile sia nel campo termotecnico. La metodologia applicata per la
determinazione della prestazione energetica dell'edificio è definita dalle leggi
nazionali e dalla normativa tecnica in vigore, ma può avere delle variazioni da
regione a regione.
L'ACE consiste in un documento in cui vengono definiti i
parametri energetici inerenti all'edificio oggetto della certificazione: nel
documento è visualizzata la prestazione energetica per il riscaldamento, la
prestazione energetica per il raffrescamento estivo, la prestazione energetica
per l'acqua calda sanitaria, nonchè la prestazione energetica globale, vari
parametri inerenti alla struttura e alla geometria dell'edificio, parametri
climatici, dati del certificatore, dati del proprietario e classe
energetica.
La classe energetica dà una rappresentazione qualitativa
l'edificio: dalla classe A+ (edificio a energia quasi zero) alla classe G
(edificio con un consumo altissimo).
Cosa c'è da sapere...
Con
l'emanazione della bozza del nuovo decreto recante modifiche al D.M. 26/06/2009,
non è più possibile autodichiarare la scarsa qualità dell'immobile prevista dal paragrafo
9 dell'Allegato A del D.M.26/06/2009. Altre modifiche sono riportate nello
schema del nuovo Decreto.